ESTRATTO REGOLAMENTO
VIGILANZA ALUNNI
ART.1 (Entrata)
- La vigilanza sugli alunni,al momento dell’ingresso nei locali scolastici,è esercitata, in via ordinaria, dai collaboratori scolastici.
- L’accoglienza nelle aule compete al personale docente,che è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
ART.2 (Vigilanza nelle aule)
- Gli insegnanti vigilano sugli alunni e sul loro comportamento durante lo svolgimento delle lezioni.
- Non è consentito lasciare gli alunni soli in classe.
- In caso di necessità l’insegnante affiderà la scolaresca a colleghi o ad altro personale disponibile,dandone comunicazione all’Ufficio di segreteria e di direzione.
- Il cambio dei docenti nelle classi va effettuato il più rapidamente possibile e, in caso di aule contigue o comunque vicino,previa intesa dei docenti sulla soglia delle aule interessate.
- L’insegnante è responsabile della sicurezza degli alunni nella classe, In presenza di oggetti,situazioni e fonti di pericolo,interviene prontamente per rimuoverli.
ART.3 (Intervallo)
- La vigilanza,durante l’intervallo fra le lezioni,rientra nei doveri dei docenti,coadiuvati,ove possibile,dai collaboratori.
- L’Intervallo è effettuato a metà mattina.
- Vi trovano spazio la consumazione di una piccola merenda e l’andata ai bagni.
ART.4 (Uso dei servizi igienici)
- Gli alunni del I ciclo si recano ai bagni,normalmente,in fila, accompagnati dai docenti,coadiuvati,ove possibile,dai bidelli.
- Gli alunni del II ciclo vi si possono recare a due a due,controllati dal docente che,dalla soglia dell’aula,vigila contemporaneamente anche sugli alunni rimasti in classe.
ART.5 (USCITA)
- Al termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati dai docenti fino alle porte dell’edificio scolastico.
- I genitori attendono l’uscita dei loro figli nel cortile della scuola.
- Nei plessi di Rosalì e Salice ,dove funziona il servizio di scuolabus comunale,la vigilanza sugli alunni,nell’intervallo fra un viaggio e l’altro,sia all’entrata che all’uscita,viene esercitata,in via prioritaria,dal personale ausiliario o da personale docente dichiaratosi disponibile,secondo le effettive risorse umane e finanziarie.
LA VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA
……
ART.7 (Svolgimento di attività motorie,ludiche,ricreative,parascolastiche)
- Durante lo svolgimento di attività motorie,ludiche e ricreative negli spazi interni ed esterni della scuola,i docenti controllano che le stesse si svolgano ordinatamente senza pregiudizio alcuno per l’incolumità degli alunni.
- In occasione di uscite,visite guidate e viaggi di istruzione,gli alunni sono vigilati dal personale docente e,ove possibile,dal personale ausiliario e dai genitori rappresentanti di classe.
- Ai fini della vigilanza vengono costituiti gruppi di non più di quindici alunni da affidare ad un solo docente.
VIGILANZA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA
ART.8 (Accoglienza)
- Gli alunni sono accolti in aula dal docente,cui sono affidati direttamente dai genitori o da chi per loro.
ART.9 (Uscita dalla scuola)
- Al termine dell’attività educativa i piccoli alunni sono consegnati direttamente dal docente a ciascun genitore o a persone all’uopo autorizzate.
ART.10 (Flessibilità degli orari)
- Per venire incontro alle esigenze dei piccoli alunni sono previste due fasce orarie:la prima,dalle ore otto alle ore nove,consente un’entrata a scuola differenziata secondo i bisogni. La seconda,dalle ore 12,30 alle 13,00, o dalle 15,30 alle 16,00,nelle scuole a doppio turno consente l’anticipo di mezz’ora dell’uscita,secondo particolari esigenze delle famiglie.