CIRCOLARE N.28 – Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

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Si riportano all’ attenzione delle SS.LL. alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della  responsabilità che grava sull’istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori  scolastici. Si invitano pertanto le SS. LL. ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e a mettere in  atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei  responsabili di plesso. 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI  

La responsabilità della Scuola nei confronti dei minori è limitata all’orario ed agli spazi scolastici. I genitori  sono tenuti a vigilare affinché i figli portino a scuola solo oggetti prettamente necessari allo svolgimento  delle attività didattiche.  

  • Cambio dell’ora: il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile entro e non oltre i 5  minuti. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la  presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico.  Inoltre, l’insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula, in attesa del docente  dell’ora successiva. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora  libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire  un rapido cambio. 
  • Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente/i  assegnato alla classe in quella specifica ora. Pertanto, il docente che termina il proprio turno dovrà recarsi  immediatamente nella classe successiva secondo il quadro orario predisposto; durante le lezioni, qualora  necessario, l’insegnante si potrà allontanare dalla classe avvertendo un collaboratore scolastico perché  provveda alla sorveglianza.  
  • I collaboratori sono, altresì, tenuti a sorvegliare i corridoi e in occasione dei cambi d’ora, individuate le  classi dove si rende necessario dovranno esercitare la sorveglianza per consentire agli insegnanti di  spostarsi. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente,  rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l’art. 47, comma 1, lettera a del  CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti, il CCNL del comparto  scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo  assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi  all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo. 

MANCATO RITIRO DI UN ALUNNO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

Nel caso che al termine delle lezioni un alunno non sia stato ritirato, in mancanza di avviso telefonico da  parte del genitore, verrà consegnato dai docenti dell’ultima ora di lezione ai docenti del servizio post scuola. In caso di mancato reperimento di un genitore dell’alunno entro 30 minuti o se il tempo trascorso  dalla telefonata supera i 30 minuti, Il Dirigente Scolastico o persona dallo stesso incaricata, provvede a  chiamare l’Ufficio di Polizia Municipale o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiede di rintracciare i genitori;  come ultima soluzione il Dirigente Scolastico o persona dallo stesso incaricata contatta la Stazione locale  dei Carabinieri affinché provvedano o a rintracciare un genitore o a prendersi l’onere di portare a casa  l’alunno. In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l’alunno a piedi o con  qualsivoglia altro mezzo di trasporto. L’uscita degli alunni della scuola, prima del termine delle lezioni, è  permessa solo su richiesta dei genitori che se ne assumono la responsabilità apponendo la propria firma su  un apposito registro o appositi moduli, da cui risulta l’orario di uscita e prelevando direttamente o  mediante delegati gli alunni. 

Si raccomanda ai genitori la massima puntualità. 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Il docente di classe, o il docente di sostegno, o l’assistente assegnato, deve garantire costante vigilanza sui  minori portatori di grave handicap, impossibilitati ad autoregolamentarsi. I collaboratori scolastici hanno il  compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza dei portatori di gravi handicap 

 

Il Dirigente Scolastico  

Avv. Simona Sapone  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93

 

CIRCOLARE 28 (Scarica in formato pdf)

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