In riferimento all’oggetto si forniscono di seguito alcuni chiarimenti:
- Genitori separati/divorziati
- Godono entrambi dei medesimi diritti/doveri nei confronti dei propri figli: hanno diritto/dovere a ricevere e a richiedere informazioni alla scuola, hanno diritto di accesso agli atti.
- Ogni comunicazione della scuola va trasmessa ad entrambi i genitori, richiedendo l’apposizione delle loro firme. Nel caso di mancata apposizione della firma congiunta, i docenti ne daranno comunicazione all’Ufficio di Segreteria. Quando risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile occorre inserire nella modulistica, prima della firma del genitore, la seguente annotazione:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
- Le comunicazioni per le quali i docenti devono richiedere la firma congiunta sono a titolo esemplificativo: Documento di valutazione dell’alunno, orario ricevimento docenti, convocazione per colloquio individuale con il docente, autorizzazione per partecipazione a viaggi d’istruzione/visite guidate, delega per il ritiro del proprio figlio, segnalazione per disturbi specifici dell’apprendimento, PEI, comunicazione sospensione attività per assemblee sindacali/scioperi, autorizzazione effettuazione foto, contributo assicurativo.
- Gli Uffici di Segreteria richiederanno la firma congiunta per l’espletamento delle seguenti formalità indicate a titolo esemplificativo: iscrizione dell’alunno, scelta di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, chiusura pratica infortunio, richiesta nulla-osta, richiesta cambi sezione.
- Nelle ipotesi in cui siano entrambi i genitori privati della responsabilità o un solo genitore sia privato della responsabilità genitoriale oppure entrambi abbiano responsabilità genitoriale limitata, corre l’obbligo di informare gli uffici di segreteria.
- La responsabilità genitoriale è affidata rispettivamente a soggetti terzi, all’altro genitore, ad entrambi (o ad uno di essi) limitatamente.
In ogni caso data la delicatezza della situazione in oggetto, si invitano i soggetti titolari di responsabilità genitoriale a segnalare particolari condizioni nella gestione dei minori che frequentano la Scuola, nonché depositare, agli atti della scuola, i Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che dispongono in ordine ai minori stessi.
Si invitano i docenti alla prudenza e delicatezza nella gestione delle diverse situazioni. I docenti stabiliranno, se necessario, con il Dirigente scolastico, come affrontare le situazioni più complesse.
Il Dirigente Scolastico
Avv. Simona Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93
CIRCOLARE 43 (Scarica in formato pdf)