CIRCOLARE N.23 – Fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92

98
image_pdfimage_print

 

Si informa che il personale scolastico che fruisce dei permessi retribuiti di cui all’oggetto deve rinnovare la domanda ogni anno scolastico. Inoltre, alla luce delle disposizioni normative (Legge183/2010 e relative Circolari attuative INPS) e al fine di rendere compatibili le richieste di permessi con le esigenze organizzativo -didattiche dell’istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

 

  • CONFERMA DELL’ISTANZA PRESENTATA NELL’A.S. PRECEDENTE

 

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all’a.s. precedente.

 

  • PRIMA ISTANZA

 

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo.

Questa dirigenza, in entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l’ a.s. in corso. Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi.

 

  • DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

  • Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che – l’assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa; – nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito; – la convivenza o meno con l’assistito; 
  • Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l’assistito o eventuale autocertificazione;
  • Copia conforme all’originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato disabilità grave dell’assistito.

 

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI 

Si precisa inoltre che, ai sensi della circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010, avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità” prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall’art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo (entro il 30 del mese precedente) con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa. Si invita, pertanto, il personale interessato a produrre pianificazioni mensili.

La programmazione mensile dovrà essere consegnata, entro l’ultimo giorno del mese precedente rispetto a quello della fruizione, in Segreteria come da modello allegato,salvo dimostrate e improcrastinabili situazioni di urgenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al Dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi “…devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

 

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO 

Per fruire del congedo retribuito biennale (frazionato o completo) come definito dall’ articolo 80 della Legge 388/2000, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del D. L.vo n. 151/2001, il lavoratore deve presentare una specifica domanda, al Dirigente scolastico che ha il compito di valutarne la correttezza formale e sostanziale e di concordare l’articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi entro sessanta giorni dalla richiesta. Si ricorda che : 

  • il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa; 
  • durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. 

 

L’intento di tutto ciò non è certo quello di attenzionare le persone che hanno diritto a queste agevolazioni ma, come il Consiglio di Stato (sentenza del 28.03.2012) ha già avuto modo di osservare “l’esigenza di tutela dell’handicappato, al cui perseguimento devono partecipare anche lo Stato e tutti gli altri enti pubblici, non può essere fatta valere, alla stregua del generale principio del bilanciamento degli interessi, allorquando l’esercizio del diritto stesso venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro perché tutto ciò, segnatamente per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego, può tradursi in un danno per la collettività” (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 898 del 2001). 

 

Si rammenta, infine, che l’uso improprio del permesso per l’assistenza dei congiunti giustifica il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro (sentenza Corte di Cassazione dell’ 8 gennaio 2014, depositata in data 4 marzo 2014, n. 4984). 

ALLEGATO CIRCOLARE 23- programmazione legge 104

 

Il Dirigente Scolastico

Avv. Simona Sapone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93

 

CIRCOLARE 23 -permessi-104

 

 

Allegati

In questo articolo
Skip to content