CIRCOLARE N.125 – Rientro a scuola – accoglimento ricorso da parte del Tar Calabria – sezione Staccata di  Reggio Calabria – contro l’ordinanza Sindacale 3 del 15.01.2022- Indicazioni operative e gestione  del rischio epidemiologico da infezioneSARS-CoV-2 (COVID-19) per il rientro a scuola in presenza

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Si comunica alle SS.LL.che, al fine di disciplinare il rientro in sicurezza mercoledì 19 gennaio 2022, a  seguito delle disposizioni del Tar di cui all’oggetto, tutto il personale scolastico in servizio e le famiglie  e gli alunni dovranno ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza e gestione del rischio  epidemiologico da infezione Covid-19, così come disciplinato dalle nuove linee guida perla  gestione dei casi di positività a scuola. 

Documentazione da presentare per alunni che sono risultati soggetti positivi accertati al Covid-19 Gli alunni e le alunne che sono risultati soggetti positivi accertati al covid-19 e che nel frattempo  hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono rientrare in comunità solo  dopo aver inviato alla mail della scuola la seguente documentazione: 

Attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di oggetto covid positivo rilasciato  dall’ASL o altra azienda sanitaria oppure certificato di rientro in sicurezza rilasciato dal  medico curante. 

Alunni che sono stati in sorveglianza attiva con testing 

Gli alunni e le alunne delle classi che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono  stati in sorveglianza attiva con testing dovranno presentare tramit email istituzionale copia degli  esiti negativi dei tamponi effettuati, quale riscontro dell’effettiva sorveglianza effettuata. 

Alunni che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente in quarantena domiciliare

Gli alunni e le alunne delle classi che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente, a seguito  di provvedimento dell’azienda sanitaria, in quarantena domiciliare e che alla data del rientro in  classe hanno terminato tale periodo, dovranno presentare tramite indirizzo email istituzionale della  scuola, la documentazione inerente la quarantena effettuata durante il periodo di sospensione delle  attività didattiche, nello specifico: 

Se si è eseguito il tampone naso faringeo (molecolare o antigenico) con esito negativo a  partire dal decimo giorno di quarantena si deve presentare:

attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria oppure esito negativo del tampone antigenico o molecolare di fine quarantena. 

Se sono stati effettuati i 14 giorni di quarantena, in mancanza di un tampone molecolare o  antigenico, si deve presentare: 

copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta da azienda sanitaria  o modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato.

Nel caso di alunni vaccinati (dai 12 anni in poi) al termine del periodo di quarantena di 7  giorni a seguito di tampone nasofaringeo(molecolare o antigenico) con esito negativo  eseguito a partire dal settimo giorno di quarantena si deve presentare: 

copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta dall’azienda  sanitaria oppure esito negativo del tampone antigenico o molecolare di fine quarantena e modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato. 

Alunni in isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare

Gli alunni e d’alunne delle classi/sezioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado per i quali alla data  del 19/01/2022 di rientro in classe è vigente un provvedimento di isolamento domiciliare  obbligatorio oppure quarantena domiciliare in quanto soggetti positivi accertati non possono  riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni prosegue, come da regolamento, la  didattica digitale integrata. 

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado che alla data del 19/01/2022 di rientro in classe sono ancora in quarantena domiciliare in quanto soggetti contatti  stretti di soggetti positivi accertati non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali  alunni prosegue, come da regolamento, la didattica digitale integrata. 

Cosa devono fare i genitori 

Per i genitori di tutti gli alunni che rientrano alla normale frequenza in comunità scolastica alla data del 19/01/2022, vale il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla  base di quanto disposto nella integrazione al patto educativo di corresponsabilità. La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad inizio  anno scolastico, è consentita se: 

La temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5°C; 

Non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19 da accertare mediante  interlocuzione con il pediatra di libera scelta; 

Non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al Covid-19. 

Gestione dei casi di positività a scuola da Covid-19 –NUOVE REGOLE 

Come da indicazioni del Miur del 05/01/20221 e del Decreto Legge del 7 Gennaio 2022 n. 1, vale  quanto segue: 

Scuola dell’infanzia: 

Conunica caso di positività si prevede:

attività didattica:sospesa per 10 giorni; 

misura sanitaria:misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo  delcaso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza  del caso,si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti  (ad ALTORISCHIO). 

Scuola Primaria: 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

attività didattica: in presenza,si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza  interpersonale di almeno 2 metri; 

misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi  prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da  ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il  risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è  necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.  

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP  e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso  positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si  applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza  dieffettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

Inpresenzadidueopiùpositiviè prevista, per tuttala classe: 

attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la  duratadi dieci giorni; 

misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone  molecolare oantigenico – con risultato negativo. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi  positiviper almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, siapplica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i  contattistretti (ad ALTO RISCHIO). 

Scuola secondaria di I grado: 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie  respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a  scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due  metri

misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del  casopositivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del  caso,si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

In presenza di due casi positivi nella classe,facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione  

  1. 12 del 10 Gennaio 2022, si specifica che per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale  primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120  giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, è prevista: 
  • attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie  respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 
  • si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una  distanza interpersonale di almeno due metri; 
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica  digitale integrata per la durata di dieci giorni. 

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame: 

  • i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere  dimostrati dall’alunno interessato; 
  • l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica effettuerà una tempestiva  comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di  frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1,  lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro  soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma  per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione.  

Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green  Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del  vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.  

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di  conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.  

Il trattamento dati sarà espletato in qualità di “Titolari del trattamento”, nel rispetto della normativa  in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e in  ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi  positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo  caso, siapplica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la  durata di dieci giorni; 

misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute  0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi  positiviper almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo  caso, siapplica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Ulteriori precisazioni  

Si ritiene opportuno precisare che perfavorisce l’attività di tracciamentodei contagi COVID-19, fino  al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica dellescuole secondarie di primo grado, in regime  di Auto – sorveglianza, la possibilità dieffettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia  presso le farmacie sia presso le strutturesanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di  competenza del medico di medicinagenerale o del pediatra di libera scelta. 

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere  effettuatipresso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Infine nulla cambia riguardo il certificato medico per il rientro a scuola necessario: dopo un’assenza  superiore ai tre giorni per rientrare nelle scuole dell’infanzia, e dopo più di cinque giorni per la  scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Per un rientro in sicurezza degli alunni, le famiglie potranno far effettuare, senza alcun  obbligo, prima della riapertura della scuola, un test diagnostico per accertare la negatività al  Covid-19 dei propri figli. L’attestazione relativa all’esito del tampone potrà essere consegnata  al docente. 

 

Si allega alla presente la tabella riassuntiva con la gestione dei casi di positività. 

Tabella gestione positività (Scarica pdf)

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 

 del decreto legislativo n. 39/1993

 

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