Si comunica alle SS.LL.che, al fine di disciplinare il rientro in sicurezza mercoledì 19 gennaio 2022, a seguito delle disposizioni del Tar di cui all’oggetto, tutto il personale scolastico in servizio e le famiglie e gli alunni dovranno ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza e gestione del rischio epidemiologico da infezione Covid-19, così come disciplinato dalle nuove linee guida perla gestione dei casi di positività a scuola.
Documentazione da presentare per alunni che sono risultati soggetti positivi accertati al Covid-19 Gli alunni e le alunne che sono risultati soggetti positivi accertati al covid-19 e che nel frattempo hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono rientrare in comunità solo dopo aver inviato alla mail della scuola la seguente documentazione:
⮚ Attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di oggetto covid positivo rilasciato dall’ASL o altra azienda sanitaria oppure certificato di rientro in sicurezza rilasciato dal medico curante.
Alunni che sono stati in sorveglianza attiva con testing
Gli alunni e le alunne delle classi che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono stati in sorveglianza attiva con testing dovranno presentare tramit email istituzionale copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati, quale riscontro dell’effettiva sorveglianza effettuata.
Alunni che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente in quarantena domiciliare
Gli alunni e le alunne delle classi che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente, a seguito di provvedimento dell’azienda sanitaria, in quarantena domiciliare e che alla data del rientro in classe hanno terminato tale periodo, dovranno presentare tramite indirizzo email istituzionale della scuola, la documentazione inerente la quarantena effettuata durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, nello specifico:
⮚ Se si è eseguito il tampone naso faringeo (molecolare o antigenico) con esito negativo a partire dal decimo giorno di quarantena si deve presentare:
✔ attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria oppure esito negativo del tampone antigenico o molecolare di fine quarantena.
⮚ Se sono stati effettuati i 14 giorni di quarantena, in mancanza di un tampone molecolare o antigenico, si deve presentare:
✔ copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta da azienda sanitaria o modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato.
⮚ Nel caso di alunni vaccinati (dai 12 anni in poi) al termine del periodo di quarantena di 7 giorni a seguito di tampone nasofaringeo(molecolare o antigenico) con esito negativo eseguito a partire dal settimo giorno di quarantena si deve presentare:
✔ copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta dall’azienda sanitaria oppure esito negativo del tampone antigenico o molecolare di fine quarantena e modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato.
Alunni in isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare
Gli alunni e d’alunne delle classi/sezioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado per i quali alla data del 19/01/2022 di rientro in classe è vigente un provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare in quanto soggetti positivi accertati non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni prosegue, come da regolamento, la didattica digitale integrata.
Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado che alla data del 19/01/2022 di rientro in classe sono ancora in quarantena domiciliare in quanto soggetti contatti stretti di soggetti positivi accertati non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni prosegue, come da regolamento, la didattica digitale integrata.
Cosa devono fare i genitori
Per i genitori di tutti gli alunni che rientrano alla normale frequenza in comunità scolastica alla data del 19/01/2022, vale il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto nella integrazione al patto educativo di corresponsabilità. La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad inizio anno scolastico, è consentita se:
✔ La temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5°C;
✔ Non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19 da accertare mediante interlocuzione con il pediatra di libera scelta;
✔ Non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al Covid-19.
Gestione dei casi di positività a scuola da Covid-19 –NUOVE REGOLE
Come da indicazioni del Miur del 05/01/20221 e del Decreto Legge del 7 Gennaio 2022 n. 1, vale quanto segue:
Scuola dell’infanzia:
Conunica caso di positività si prevede:
∙ attività didattica:sospesa per 10 giorni;
∙ misura sanitaria:misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo delcaso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTORISCHIO).
Scuola Primaria:
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:
∙ attività didattica: in presenza,si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
∙ misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza dieffettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
Inpresenzadidueopiùpositiviè prevista, per tuttala classe:
∙ attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la duratadi dieci giorni;
∙ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare oantigenico – con risultato negativo.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positiviper almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, siapplica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contattistretti (ad ALTO RISCHIO).
Scuola secondaria di I grado:
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
∙ attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
∙ misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del casopositivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
In presenza di due casi positivi nella classe,facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione
- 12 del 10 Gennaio 2022, si specifica che per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, è prevista:
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.
Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame:
- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato;
- l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica effettuerà una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione.
Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.
Il trattamento dati sarà espletato in qualità di “Titolari del trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, siapplica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
∙ attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
∙ misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positiviper almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, siapplica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Ulteriori precisazioni
Si ritiene opportuno precisare che perfavorisce l’attività di tracciamentodei contagi COVID-19, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica dellescuole secondarie di primo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità dieffettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutturesanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicinagenerale o del pediatra di libera scelta.
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuatipresso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Infine nulla cambia riguardo il certificato medico per il rientro a scuola necessario: dopo un’assenza superiore ai tre giorni per rientrare nelle scuole dell’infanzia, e dopo più di cinque giorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Per un rientro in sicurezza degli alunni, le famiglie potranno far effettuare, senza alcun obbligo, prima della riapertura della scuola, un test diagnostico per accertare la negatività al Covid-19 dei propri figli. L’attestazione relativa all’esito del tampone potrà essere consegnata al docente.
Si allega alla presente la tabella riassuntiva con la gestione dei casi di positività.
Tabella gestione positività (Scarica pdf)
Il Dirigente Scolastico
Avv. Simona Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993