Al fine di fornire adeguati chiarimenti circa la posizione di ciascun dipendente avente diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 17, comma 9 – CCN 2007 occorre precisare che il personale interessato dovrà attenersi alle indicazioni operative esplicitate nella nota dell’U.S.R. prot. n. AOODRCAL 4401 del 03 aprile 2013. A tal proposito, infatti, si specifica che la certificazione medica prodotta dal dipendente deve contenere l’indicazione della grave patologia e della relativa terapia che deve essere effettuata, e deve essere rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria Pubblica Ufficio di Medicina Legale o equiparato.
Nella certificazione, In modo specifico e puntuale, risulterà:
A. che trattasi di “grave patologia”;
B. il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti “invalidanti”.
E ‘fondamentale, quindi, che nella certificazione risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, avuto riguardo a precisare i periodi di durata di tale attività.
La particolare agevolazione contrattuale si riferisce a tutte le giornate di assenza dovute a patologie di particolare gravità che comportano terapia con ricovero ospedaliero, day-hospital o ambulatorio comprendendo peraltro, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti a distanza provocati dalla terapia, purché tali effetti siano anch’essi certificate.
Dunque, ad una prima certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che attesta che alla grave patologia segue una terapia invalidante necessita di volta in volta la certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica oppure convenzionata che attesti I’effettuazione della terapia stessa, con I’esatta indicazione dei giorni di terapia e, distintamente, di quelli interessati dai suoi effetti invalidanti.
Non possono addursi In merito motivazioni legate a motivi di riservatezza e di privacy perché come puntualmente evidenziato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 28/09/2010 “esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. (…) ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale.
In queste situazioni I’amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consenta di derogarvi ed è innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che I’amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento.
In caso di mancato rispetto da parte del lavoratore delle procedure previste dalla circolare, questa istituzione scolastica non riconosce le garanzie contrattuali sopra richiamate, dando comunicazione al personale interessato.
Il Dirigente Scolastico
Avv. Simona Sapone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)
CIRCOLARE 11 (Scarica in formato pdf)