OGGETTO: Decreto-legge 4 febbraio 2022, n.5 contenente misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Si comunica che il D.L. 5/2022 introduce nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
SCUOLA DELL’INFANZIA
- fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo al Covid-19. E’ fatto comunque obbligo di effettuare un test alla prima comparsa dei sintomi, e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
- dal 5° caso di positività accertato nella stessa sezione, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.
SCUOLA PRIMARIA
- fino a 4 casi di positività al Covid-19, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e di alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo al COVID19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
- dal 5° caso di positività al Covid-19, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni dalla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo al Covid-19; per tutti gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per 5 giorni. Per coloro che possiedono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo delle mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo al Covid-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid-19;
- con due o più casi di positività al Covid-19 tra gli alunni, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che siano guariti da meno di 120 giorni o che abbiano già effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo al Covid-19; per tutti gli altri alunni le attività scolastiche proseguono in DDI per la durata di 5 giorni. Per coloro che possiedono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo delle mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo al Covid-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Si fa presente che l’aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 è stato definito con circolare del Ministero della salute del 4 febbraio u.s. e che di seguito si riporta: “Fatta salva la disposizione dell’auto-sorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita. Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) Per i seguenti contatti:
- soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars- Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
Per i contatti stretti asintomatici che: ▪ abbiano ricevuto la dose booster, oppure ▪ abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure ▪ siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure ▪ siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 5 non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’auto-sorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso”
Tanto premesso, alle luce delle innovazioni apportate dal decreto in vigore dal 5 febbraio i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni coinvolti nei tracciamenti, individuati contatti stretti secondo le succitate previsioni ( regime di quarantena precauzionale della durata di 5 giorni), per la riammissione in classe dovranno contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale perché rilasci idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia aderente al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 d’intesa con il Ministro della Salute . Nel dettaglio, le suddette condizioni assumono rilievo al fine di consentire, agli alunni delle Istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, primaria, secondaria di primo grado di: a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta la didattica digitale integrata; b) essere riammessi in presenza nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche.
È compito della famiglia dotare il proprio figlio di documentazione attestante la negatività al Covid 19, nonché l’autocertificazione necessaria al fine di avere garantita la didattica in presenza per i casi previsti scaricando i moduli dai link in calce alla presente circolare o dalla apposita sezione nel sito della scuola.
La documentazione di cui sopra potrà anche essere ritirata in forma cartacea dai genitori, compilata al momento del rientro in classe degli alunni e consegnata al responsabile di plesso (referente COVID).
Il Dirigente Scolastico
Avv. Simona Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93
CIRCOLARE 139 – Note esplicative al DL 5 del 04/02/2022
ALL.1 – AUTODICHIARAZIONE ESITO NEGATIVO TAMPONE
ALL. 2 – DOCUMENTO AUTODICHIARAZIONE ALUNNI
ALL. 3 – DAD – AUTODICHIARAZIONE CONTATTO STRETTO
VADEMECUM GESTIONE POSITIVI SCUOLA