CIRCOLARE 34 – Scarica in formato pdf
In riferimento all’oggetto si comunica l’esigenza di individuare, all’interno dell’IC, personale esperto responsabile del servizio di protezione e prevenzione. Considerato l’art. 32, commi 8 e 9, del decr. lgs. n.81/2008 che così recita: Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. Si precisa che per lo svolgimento delle funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è necessario essere in possesso di: • titoli stabiliti dall’art. 32 – commi 2 e 5 – del D.Lgvo n. 81/2008 cosi come modicato dal D.Lgvo n. 106/2009, • di certificazioni valide di frequenza a corsi di aggiornamento su materie oggetto dell’incarico secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni, meglio specificati nel medesimo comma 2 dell’art. 32, • dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.LVO 81/2008 e dal D.lvo 195/2003: 1) Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 D.Lgs. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (Modulo B, macro-settore di attività ATECO N.8, nonché modulo C); 2) Esperienza pluriennale (almeno cinque anni) di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici; 3) Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 4) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea 5) Godimento dei diritti politici; 5) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incaricato. Si invita il personale in servizio presso questo IC, in possesso dei requisiti e dei titoli previsti per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione, a segnalare per iscritto il possesso di detti requisiti e la disponibilità a svolgere il ruolo di RSPP per questo IC e consegnare la dichiarazione brevi manu, all’ufficio del Dirigente Scolastico entro il giorno 11 novembre 2017 .
Il Dirigente Scolastico Avv. Simona Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93