CIRCOLARE 111 (Scarica in formato pdf)
In considerazione dell’incremento di richiesta di permessi brevi, si ricorda che gli stessi, possono essere concessi in ragione di un massimo di due ore giornaliere e che la fruizione di un permesso più lungo equivale all’assenza per l’intera giornata. Si rimanda comunque ad una attenta lettura delle norme.
I permessi brevi, una volta fruiti, vanno recuperati entro 60gg, dalla fruizione; il mancato recupero imputabile al dipendente comporterà la decurtazione stipendiale corrispondente. Il cumulo dei permessi brevi fruiti nel corso dell’anno scolastico non potrà superare il monte orario di servizio settimanale del docente.
Il recupero dei permessi va concordato con la P.A., nella persona del Docente Responsabile di plesso ed avverrà prioritariamente con riferimento alle sostituzioni brevi o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
L’attribuzione dei permessi è comunque subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio. I permessi brevi vanno chiesti con congruo anticipo e non il giorno stesso, salvo casi particolari che saranno valutati dal dirigente scolastico.
I permessi devono essere documentati. La norma prevede che siano “particolari motivi ” cioè motivi, sia di carattere personale che familiare, che non è possibile curare al di fuori dell’orario di lavoro e tali da giustificare l’assenza durante l’orario di servizio. Nei motivi possono rientrare le assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici o anche assistenza a familiari, impegni familiari/personali particolari. Deve essere esibito apposito documento /certificato o autocertificazione per fruire dei permessi brevi.
L’autodichiarazione deve indicare la sussistenza dei fatti con chiari riferimenti a cose ,persone , documenti per dare la possibilità all’Ufficio di dirigenza di effettuare controlli ,ove lo ritenga necessario. Essa deve essere resa ai sensi del DPR 455/00 ,in caso contrario non è ritenuta valida. Non ci si può esimere nell’autocertificazione/autodichiarazione da riferirsi a dati di terzi (familiari) facendo appello alla legge sulla privacy. D’altra parte l’ufficio è tenuto alla garanzia della riservatezza di tutti i dati che tratta compresi quelli di terzi.
Il permesso breve va richiesto inoltrando domanda scritta e documentata anche con autocertificazione/autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 o 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445DPR tramite Segreteria digitale e previa comunicazione al docente responsabile di plesso.
La richiesta dei permessi brevi va limitata poichè essi interrompono la continuità didattica ,al pari delle assenze saltuarie e compromettono il processo di insegnamento- apprendimento degli alunni di cui i docenti sono responsabili.
Si sottolinea che il recupero non può essere effettuato dal docente in modo autonomo, ossia senza gli opportuni accordi con il docente Responsabile di plesso. Quest’ultimo trasmetterà presso l’ufficio di segreteria apposita comunicazione sul recupero effettuato dal docente.
Il Dirigente Scolastico
Avv. Simona Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93